1 SENTENZA N. 91 ANNO 2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici: Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13 del regio decreto - legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontar ia e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nel procedimen to vertente tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e L.D. M. in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore S.C. M.C., con ordinanza del 15 luglio 2025, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2025. Visti gli atti di costituzione di L.D. M., in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore S.C. M.C., dell’INPS, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 il Giudice relatore Massimo Luciani; uditi gli avvocati Alexander Schuster per L.D. M., Antonella Patteri per l’INPS, nonché l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026. Ritenuto in fatto 1. – Con ordinanza del 15 luglio 2025, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 2025, la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato d’ufficio, in riferimento agli artt. 2, 36, primo comma, e 38 della Costituzione, questioni di legittimità cost ituzionale dell’art. 13 del regio decreto - legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell’assicuraz ione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner sup erstite in caso di decesso dell’altro componente della coppia omosessuale verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), nonos tante l’avvenuta formalizzazione di un vincolo matrimoniale all’estero. 1.1. – In punto di fatto, le Sezioni unite rimettenti riferiscono di essere chiamate a decidere sul ricorso per cassazione proposto dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) avverso la sentenza con cui, in parziale riforma della pronuncia di p rimo grado, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato il diritto di L.D. M. e del minore S.C. M.C. a percepire la pensione indiretta in quanto superstiti di D. C., condannando l’Istituto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dal 1° novembre 2015, maggiorati degli interessi legali. 2 Evidenziano che L.D. M. e D. C., «legati da stabile convivenza, avevano avuto negli Stati Uniti un figlio, nato il 13 gennaio 2010 con fecondazione assistita», la cui nascita «era stata registrata in Italia il 23 marzo 2010, con attribuzione della paternit à al solo [M.]», e che, avendo la coppia contratto matrimonio a New York il 2 novembre 2013, «l’atto era stato trascritto in Italia come unione civile il 4 ottobre 2016, quando già si era verificata la morte del [C.], risalente all’8 ottobre 2015». Aggiungono che, successivamente al decesso, «erano stati trascritti, l’8 maggio 2017, anche la sentenza statunitense del 5 luglio 2016, che aveva accertato la paternità del minore anche in capo a [D. C.], nonché l’atto di nascita di [S.C. M.C.]», debitamen te aggiornato per tener conto «del riconoscimento ottenuto in sede giudiziale», e che, esaurite senza esito le prescritte procedure amministrative per ottenere la pensione ai superstiti, L.D. M., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul minor e S.C. M.C., aveva proposto domanda giudiziale per sentir dichiarare che il diniego opposto dall’INPS integrava discriminazione diretta per motivo di genere e orientamento sessuale e aveva chiesto, in via principale, «la disapplicazione della normativa ita liana, vigente ratione temporis , nella parte in cui esclude, in caso di decesso di assicurato INPS, il diritto alla pensione indiretta del superstite dello stesso genere e del figlio minore di coppia omogenitoriale», formulando altresì «domanda autonoma di accertamento del diritto alla prestazione previdenziale» e chiedendo in ogni caso la condanna dell’Istituto a corrispondere i ratei arretrati. Riferiscono che il primo giudice aveva rigettato la domanda di accertamento della discriminazione e dichiarato inammissibile la domanda autonoma, siccome incompatibile con il rito speciale previsto dall’art. 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), e dall’art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 200 3, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel q uadro della libera circolazione dei lavoratori), e che la Corte territoriale, «andando di contrario avviso quanto all’ammissibilità della domanda subordinata», l’aveva «esaminata con priorità» e accolta sulla scorta di una «interpretazione costituzionalmen te e convenzionalmente orientata» della disciplina della pensione di reversibilità, ritenendo conseguentemente assorbita la domanda di accertamento della discriminazione. Tanto premesso, ritengono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, «nella parte in cui limita il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge e non lo estende al superstite della coppia omoaffettiva che, al momento del decesso, aveva formalizzato all’estero l’unione e si era trovata nella giuridica impossibilità di ottenere in Italia il riconoscimento del vincolo». 1.2. – In punto di rilevanza, le Sezioni unite rimettenti premettono che il percorso argomentativo della sentenza gravata «non può essere condiviso perché [...] perviene ad un risultato che eccede i limiti dell’interpretazione adeguatrice la quale, in presenz a di un univoco tenore della norma applicabile alla fattispecie, deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale» (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 253 del 2020). Evidenziano quindi che l’istituto della pensione di reversibilità è tuttora disciplinato dal citato art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, il quale – nel prevedere, al primo comma, che «[n]el caso di morte del pensionato o dell’assicurato [...] spetta una pensi one al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi» – riconosce il diritto «in favore del “coniuge”, e, quindi valorizza il rapporto coniugale che, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale e di queste Sezioni Unite [...], non può essere pienamente assimilato alla situazione di convivenza, seppure st abile, e presenta elementi di diversificazione anche rispetto al vincolo che ha fonte nell’unione civile» (è citata, in particolare, la sentenza di questa Corte n. 66 del 2024). Ricordano, ancora, che soltanto con l’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 è stato previsto che «[a]l solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dell o stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministr ativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» e che, sulla scorta della delega di cui al successivo comma 28, l’art. 1, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 7, recante «Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera b) , della legge 20 maggio 2016, n. 76», ha introdotto nella legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), l’art. 32 - bis , ove si stabilisce che «[i]l matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana». Ritengono, tuttavia, che il principio d’irretroattività delle leggi osti alla possibilità che tali effetti si producano in relazione a situazioni sorte anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, potendo una normativa sopravvenuta appli carsi ex nunc a un fatto pregresso solo quando si tratti di disciplinarne effetti che si protraggono nel tempo (sono citate Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 27 dicembre 2023, n. 35969, e 25 maggio 1991, n. 5939), tanto non potendo invece dirsi per ci ò che concerne il diritto alla pensione di reversibilità, la cui spettanza va apprezzata esclusivamente con riguardo alla disciplina vigente al momento del decesso dell’assicurato, che ne costituisce il fatto generatore (sono citate, tra le altre, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 23 novembre 2015, n. 23841, e 3 settembre 2015, n. 17514). Per altro, ma concorrente, profilo, le Sezioni unite rimettenti escludono – come invece innanzi ad esse perorato dalla parte privata – che si possa pervenire al riconoscimento del diritto de quo disapplicando la normativa interna siccome contrastante con il divieto di trattamenti discriminatori fondati sull’orientamento sessuale, di cui alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Richiamandosi alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, prima sezione, 24 novembre 2016, causa C - 443/15, David L. Parris, esse rilevano che la direttiva citata lascia impregiudicata la competenza esclusiva delle legislazioni nazionali in materia di stato civile e di prestazioni che ne derivano, né obbliga gli Stati membri a riconoscere effetti retroattivi alle unioni civili o a prevedere, per ciò che specificamente concerne le pensioni di reversibilità, misure di diritto transitorio a bene ficio delle coppie dello stesso sesso, ostando solamente a che il trattamento previdenziale riservato alle parti di un’unione civile sia deteriore rispetto a quello previsto per i coniugi (sono citate anche Corte di giustizia UE, grande sezione, sentenza 1 0 maggio 2011, causa C - 147/08, Jürgen Römer, e Corte di giustizia delle Comunità europee, grande sezione, sentenza 1° aprile 2008, causa C - 267/06, Tadao Maruko). Ritenendo che conclusioni analoghe possano desumersi dagli arresti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (è citata Corte EDU, terza sezione, sentenza 14 giugno 2016, Aldeguer Tomás contro Spagna), le Sezioni unite rimettenti reputa no che la questione debba essere decisa esclusivamente assumendo a riferimento la previsione dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, nel testo applicabile ratione temporis al momento del decesso dell’assicurato (8 ottobre 2015). 1.3. – In punto di non manifesta infondatezza, le Sezioni unite danno atto che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto in passato, con la sentenza n. 461 del 2000, giustificata la mancata inclusione del convivente more uxorio tra i beneficiari della pensione di reversibilità, ma ritengono che le ragioni poste a fondamento di quella decisione non possano essere estese alla presente fattispecie, «nella quale non viene in rilievo una convivenza di fatto eteroaffettiva, frutto di una libera scelta della coppia eterosessuale, né manca la formalizzazione del vincolo, intesa come fatto storico certo documentabile ai fini dell’accesso alla prestazione previdenziale, perché si discute di un’unione omosessuale legalizzata all’estero, il cui riconoscimento il legislatore non ha consentito [...] fino all’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016». Parimenti nota alle Sezioni unite è la sentenza n. 138 del 2010, con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibili le questioni allora poste dai giudici rimettenti, che sollecitavano una pronuncia additiva che estendesse all’unione di persone dello ste sso sesso l’intera disciplina del matrimonio civile. È anzi «dalla motivazione di questa pronuncia che [esse] ritengono di dover prendere le mosse nella prospettazione della questione di legittimità nei termini sopra indicati», dal momento che, in tale cir costanza, questa Corte, pur evidenziando la diversità tra matrimonio e unione omosessuale e riconoscendo che spetta al legislatore definire le tutele proprie di quest’ultima, non avrebbe mancato di individuare nell’unione omosessuale una formazione sociale idonea a consentire il libero sviluppo della persona umana nella vita di relazione, riservandosi la possibilità di intervenire, mediante il controllo di ragionevolezza, a tutela di specifiche situazioni in cui sia riscontrabile la necessità di un trattame nto omogeneo tra la coppia coniugata e quella omosessuale. «È questo controllo [di ragionevolezza] che le Sezioni Unite intendono sollecitare nella fattispecie»: verrebbe infatti in rilievo un diritto che, collocandosi nell’alveo degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo 4 comma, Cost. e partecipando della medesima funzione previdenziale propria del trattamento pensionistico (alla quale aggiunge «l’ultrattività della solidarietà familiare»), ben potrebbe essere ricompreso fra i diritti fondamentali (sono citate le sentenze d i questa Corte n. 148 del 2024, n. 162 del 2022 e n. 174 del 2016), «in presenza dei quali diviene recessiva la diversità con la famiglia fondata sul matrimonio, e risulta giustificato [...] l’intervento additivo [...] finalizzato a rendere omogenea la condizi one della coppia omosessuale con quella coniugata, nel caso in cui alla prima sia stato impedito, in ragione della normativa vigente ratione temporis , il riconoscimento del vincolo contratto all’estero». 2. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili e comunque non fondate. In punto di ammissibilità, l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce anzitutto che l’intervento additivo richiesto eccederebbe i poteri di questa Corte, implicando scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore connesse all’«apprezzamento economico degli oneri connessi ad un ampliamento, per il passato, della platea dei beneficiari», in difetto «di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata» (sono citate le ordinanze n. 176 e n. 156 del 2013 e la sentenza n. 87 del 2013) o di un travalicamento d el «canone della ragionevolezza che deve presiedere alle scelte normative» (sono citate le sentenze n. 229 e n. 223 del 2015, n. 248 e n. 81 del 2014, n. 206 del 1999, n. 43 del 1997 e n. 313 del 1995). Per altro profilo, l’interveniente rileva che, nel caso di specie, il conferimento del diritto alla pensione di reversibilità al convivente superstite della coppia omoaffettiva, adesso pacificamente riconosciuto dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, risulterebbe semmai impedito dalla circostanza che il decesso dell’assicurato è avvenuto anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1, lettera a) , del d.lgs. n. 7 del 2017, che attribuisce gli effetti dell’unione civile al matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani dello stesso sesso. Di conseguenza, non avendo il giudice a quo censurato «la scelta del legislatore del 2016 di riconoscere valore giuridico alle unioni omosessuali solo pro futuro », senza prevedere «una disciplina transitoria che ne preveda l’applicazione alle fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore ma producenti effetti anche successivamente», le odierne questioni di legittimità costituzionale sarebbero inammissibili p er non essere stata correttamente individuata la norma «che costituisce effettivamente l’ostacolo alla tutela costituzionale invocata». Un ultimo profilo d’inammissibilità è ravvisato nella scelta del rimettente di non evocare esplicitamente l’art. 3 Cost. fra i parametri costituzionali in ipotesi violati. Nel richiamare la giurisprudenza costituzionale che ha ampliato la platea dei benefi ciari della pensione di reversibilità a beneficio dei nipoti minorenni viventi a carico degli ascendenti, ancorché non formalmente affidati (è citata la sentenza n. 180 del 1999), e dei nipoti maggiorenni inabili (è citata la sentenza n. 88 del 2022), l’Av vocatura ricorda che in entrambi i casi l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento del le pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti), è stata dichiarata in ragione della violazione dell’art. 3 Cost., venendo in rilievo un’irragionevole disparità di trattamento. Tanto dovendo ritenersi anche nel ca so di specie, l’evocazione di parametri diversi dall’art. 3 Cost. risulterebbe inidonea a fondare la censura. Nel merito, l’Avvocatura ha concluso per la non fondatezza delle questioni in relazione a tutti i parametri evocati, rimarcando la piena legittimità costituzionale della scelta del legislatore di attribuire efficacia soltanto pro futuro al riconoscimento degli effetti civili delle unioni omosessuali contratte all’estero prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016. 3. – Si è costituito in giudizio l’INPS, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate. Ad avviso dell’Istituto, la pensione di reversibilità costituirebbe una forma di ultrattività della solidarietà familiare (è citata la sentenza di questa Corte n. 88 del 2022, che richiama le precedenti n. 174 del 2016 e n. 180 del 1999) e, non essendo in alcun modo correlata allo stato di bisogno dell’avente diritto, esulerebbe sia dal novero delle prestazioni tutelate dall’art. 38 Cost. sia dalla previsione dell’art. 36 Cost., non essendo deputata a soccorrere il lavoratore, bensì il coniuge, l’unito civi lmente e il familiare (entro un certo grado) del medesimo, una volta deceduto. 5 Proprio quest’ultima caratteristica renderebbe inconferente il richiamo da parte del rimettente alla sentenza n. 148 del 2024, con la quale questa Corte – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 230 - ter del codice civile – ha riconosciuto il diritto di partecipare agli utili e agli incrementi dell’impresa familiare anche al convivente di fatto superstite del partner deceduto prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016: mentre la partecipazione agli utili e agli incrementi costituisce la retribuzione del convivente di fatto che ha prestato attività lavorativa all’interno dell’impresa familiare e la retribuzione costituisce indubbiamente «diritto fondamentale» dell’individuo, assolvendo alla «fun zione fondamentale di salvaguardare dalla schiavitù e dallo sfruttamento gratuito della forza lavoro», la pensione di reversibilità non possiederebbe tali caratteristiche, trattandosi piuttosto di «prestazione previdenziale eccezionalmente riconosciuta non al lavoratore assicurato, ma a determinati suoi familiari, quindi a soggetti legati al lavoratore deceduto in forza del possesso di uno status civile al quale consegue l’attribuzione di un complesso di diritti e la soggezione ad un complesso di obblighi stabiliti dalla legge», come ad esempio la condizione di erede legittimo e di legittimario. Da ultimo, l’Istituto sottolinea che non potrebbe «darsi ingresso nel nostro ordinamento alla prospettiva che tutte le convivenze omoaffettive, perfino se già concluse prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, diano diritto alla reversibilit à, andando a ritroso senza limiti di tempo», senza con ciò stesso «impedire la quantificazione di spesa nell’ambito della programmazione finanziaria, annuale e pluriennale» e compromettere «[l]a sostenibilità del sistema previdenziale», specie tenendo cont o che la pensione di reversibilità, non costituendo prestazione assistenziale, «è posta a carico della gestione di iscrizione del deceduto». 4. – Si è costituita in giudizio la parte privata, in proprio e nella spiegata qualità, chiedendo che le questioni siano dichiarate fondate. Ricordato che, giusta la giurisprudenza costituzionale, la pensione di reversibilità «mutua la natura di retribuzione differita dalle proprie connotazioni previdenziali» (è citata la sentenza n. 174 del 2016) ed è «volta a preservare il vincolo di solidari età che lega il dante causa ai suoi familiari, proiettandone la forza cogente anche nel tempo successivo alla morte» (è citata la sentenza n. 100 del 2022, unitamente ai precedenti ivi richiamati), la parte privata evidenzia che non si tratterebbe in quest a sede di sindacare se la legge n. 76 del 2016 fosse tardiva rispetto al necessario adempimento agli obblighi costituzionali derivanti dall’art. 2 Cost.: «[n]ella prospettiva degli obblighi internazionali senz’altro lo era, come reso inoppugnabile dalle se ntenze di condanna della Repubblica italiana da parte della Corte EDU» (sono citate le sentenze della Corte EDU, quarta sezione, 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Italia, e prima sezione, 14 dicembre 2017, Orlandi e altri contro Italia). Di conseguenza , si tratterebbe piuttosto di valutare «se il potere legislativo abbia operato entro limiti di coerenza e giustizia sostanziale nel momento in cui non ha previsto alcuna disciplina, nemmeno transitoria in seno alla legge n. 76/2016, per quei diritti che, a l netto di ogni riconoscimento generale delle unioni fra persone dello stesso genere, comunque potevano essere invocati da tali coppie perché irragionevolmente escluse», tra i quali, appunto, la pensione di reversibilità. Ciò premesso, la parte privata evidenzia che l’omogeneità di situazione in cui versano le coppie omoaffettive e le coppie eteroaffettive costituisce un dato ormai acquisito sia nella legislazione nazionale (è richiamato l’art. 1, comma 12, della legge n. 7 6 del 2016) sia nelle normazioni sovranazionali e internazionali (sono citate: Corte EDU, prima sezione, 24 giugno 2010, sentenza Schalk e Kopf contro Austria; le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, pubblicate nell a Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , 14 dicembre 2007, C - 303, in particolare quella relativa all’art. 9; le comunicazioni del Comitato per i diritti umani CCPR/C/78/D/941/2000 del 18 settembre 2003 e CCPR/C/89/D/1361/2005 del 14 maggio 2007; l’opinione consultiva della Corte interamericana pe r i diritti umani OC - 24/17 del 24 novembre 2017). Evidenzia altresì che la coppia omoaffettiva, all’epoca del decesso dell’assicurato, «non godeva nell’ordinamento italiano di alcuna possibilità di scelta, stante la radicale carenza di ogni opzione di riconoscimento giuridico della loro unione» e che prop rio tale impossibilità di scelta è ciò che ha indotto la Corte di giustizia dell’Unione europea ad affermare che «una disparità di trattamento fondata sullo status matrimoniale dei lavoratori [...] è pur sempre una discriminazione diretta in quanto, essendo il matrimonio riservato alle persone di sesso diverso, i lavoratori omosessuali sono impossibilitati a soddisfare la condizione necessaria per ottenere i benefici rivendicati» (è citata Corte di giustizia UE, quinta sezione, sentenza 12 dicembre 2013, caus a C - 267/12, Frédéric Hay). 6 Sottolinea, peraltro, che, avendo nella specie la coppia contratto matrimonio negli Stati Uniti, la vicenda in esame non sarebbe comparabile a quella di una coppia omosessuale liberamente convivente, non potendo il matrimonio contratto all’estero considera rsi inesistente, bensì dovendo qualificarsi meramente improduttivo di effetti giuridici nell’ordinamento italiano in epoca anteriore alla legge n. 76 del 2016 (è citata Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 15 marzo 2012, n. 4184). Conclude, pertanto, che «[l]a disposizione sospettata di incostituzionalità effettivamente cozza contro gli articoli 3, 36 e 38 Cost. in quanto nega ad una famiglia, quale è quella composta da due uomini in stabile relazione affettiva, suggellata da matrim onio validamente contratto all’estero, la tutela garantita alla famiglia del lavoratore dalla Carta costituzionale nel momento in cui esclude il coniuge del lavoratore dal trattamento di reversibilità». Reitera, infine, la domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in relazione ai quesiti prospettati fin dal primo grado di giudizio (e riproposti al giudice a quo ), affinché la Corte di giustizia chiarisca se, ai sensi della direttiva 2000/78/CE, costituisca «discriminazione diretta per orientamento sessuale negare la pensione indiretta a favore del partner superstite dello stesso genere del lavoratore, entrambi co niugati all’estero, in ragione del fatto che lo Stato Membro non riconosce tale matrimonio né offre alcun altro istituto alternativo di tutela della relazione omoaffettiva e ciò sebbene al momento del decesso quello Stato membro fosse già stato giudicato i n violazione dell’art. 8 CEDU nella sentenza Oliari c. Italia proprio per carenza di ogni forma di riconoscimento dell’unione». Sul punto, ritiene che, sebbene il giudice rimettente «non solo non abbia prospettato una doppia pregiudizialità, ma la abbia [...] espressamente esclusa», dal momento che «ha escluso dal perimetro dello scrutinio di costituzionalità i parametri costituziona li, quali l’art. 117, co. 1, Cost. che consentono al diritto dell’UE di fungere da norme interposte», il giudizio sulla compatibilità della norma censurata con il diritto dell’Unione europea costituirebbe un prius logico - giuridico rispetto al sindacato di legittimità costituzionale in via incidentale, mettendo in discussione la stessa applicabilità della norma al caso di specie e incidendo, in ultima analisi, sulla rilevanza (sono citate la sentenza di questa Corte n. 245 del 2019 nonché le ordinanze n. 182 del 2020, n. 48 del 2017 e n. 298 del 2011). Ricorda, ancora, che la giurisprudenza della Corte di giustizia è costante nell’escludere che un giudice di uno Stato membro possa ritenersi vincolato dall’apprezzamento di un altro giudice dello stesso Stato membro circa la compatibilità del diritto nazio nale con il diritto dell’Unione (sono citate Corte di giustizia, grande sezione, sentenza 18 gennaio 2022, causa C - 261/20, Thelen Technopark Berlin GmbH, e prima sezione, sentenza 20 ottobre 2011, causa C - 396/09, Interedil srl). Nel merito, ritiene che, costituendo «una forma di retribuzione differita», la pensione di reversibilità disciplinata dal diritto italiano dovrebbe rientrare nell’ambito prescrittivo dell’art. 3, paragrafo 1, lettera c) , della direttiva 2000/78/CE, con conseguente applicazione del divieto di discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale, chiaramente formulato nella citata sentenza CGUE resa in causa C267/12, in armonia con altre sentenze del medesimo consesso (so no citate le già richiamate sentenze CGUE nelle cause C - 147/08 e C267/06; nonché prima sezione, sentenza 27 aprile 2006, causa C - 423/04, Sarah Margaret Richards). Solo apparente, pertanto, si rivelerebbe il contrasto con la sentenza CGUE in causa C - 443/15, citata nell’ordinanza di rimessione. Anzitutto, perché «la fattispecie atteneva ad una lamentata discriminazione di tipo intersezionale», allora considerata insussistente nel diritto dell’Unione e adesso invece pacificamente riconosciuta (è citata la dire ttiva UE 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza ret ributiva e i relativi meccanismi di applicazione); in secondo luogo, perché «quella fattispecie riguardava l’Irlanda, laddove il presente caso attiene all’Italia», che, essendo stata condannata dalla Corte EDU in quanto in difetto per non aver apprestato a lcun riconoscimento formale delle coppie omoaffettive, doveva ritenersi già nel 2015 «in una situazione perdurante di violazione della Carta dei diritti fondamentali» (sono citati, in particolare, l’art. 52, paragrafo 3, primo periodo, CDFUE, a tenor del q uale «[l]addove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti d alla suddetta convenzione», e la sentenza della Corte EDU, grande camera, 17 gennaio 2023, Fedotova e altri contro Russia). 7 Non potendo, pertanto, il diritto dell’Unione «tollerare che nell’ambito della propria sfera di competenza si riverberino le conseguenze di una violazione di diritti umani e di libertà fondamentali, sebbene tale violazione sia posta in essere nell’ambito d i competenze riservate agli Stati» (sono citate Corte di giustizia, grande sezione, sentenze 4 ottobre 2024, causa C - 4/23, M. - A.A. e 27 aprile 2006, C - 423/04; Corte di giustizia CEE 7 gennaio 2004, causa C - 117/01, K.B.), la richiesta di rinvio pregiudizial e potrebbe ritenersi assorbita soltanto in caso di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, salvo che questa Corte «intendesse introdurre denegate limitazioni temporali di efficacia [...], essendo riservato alla Corte di giustizia il poter e di modulare gli effetti temporali delle proprie interpretazioni». 5. – In vista dell’udienza pubblica, la parte privata ha depositato memoria, insistendo nelle conclusioni già rassegnate. Richiamandosi agli atti di intervento e di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’INPS, essa rileva anzitutto che non sussisterebbe alcuna delle ragioni d’inammissibilità prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato: non quella c oncernente il difetto di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, avendo il giudice a quo formulato con chiarezza il petitum e non essendo state nemmeno esemplificate le altre possibili scelte che il legislatore potrebbe compiere in subiecta materia ; non quella concernente l’assenza di censure nei confronti della legge n. 76 del 2016, nella parte in cui non ha previsto una disciplina transitoria, riguardando l’odierna vicenda non già il compendio di diritti e doveri derivanti dall’unione civile, ma s oltanto la questione della spettanza della pensione di reversibilità; non quella relativa alla mancata evocazione, quale parametro, dell’art. 3 Cost., attenendo essa, piuttosto, al merito delle questioni. Parimenti implausibili sarebbero le argomentazioni dell’Avvocatura e della difesa dell’INPS per quanto riguarda l’addotta impossibilità di ricondurre la pensione di reversibilità nell’ambito degli artt. 36 e 38 Cost., avendo la Corte costituzionale «chiara mente riconosciuto, peraltro in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, la natura retributiva di tale prestazione, ancorata alla carriera lavorativa e contributiva dell’assicurato» (è richiamata, ancora, la sentenza n. 174 del 2016). Priva di fondamento, ancora, sarebbe la difesa dell’INPS circa la necessità che la pensione di reversibilità presupponga un rapporto giuridico formalizzato e attributivo di uno status di diritto pubblico: non soltanto perché già oggi sussistono casi in cui l’Istituto è chiamato a svolgere indagini in fatto circa la relazione di convivenza tra il de cuius e il preteso avente diritto nonché in ordine alla cosiddetta vivenza di costui a carico dell’assicurato, ma soprattutto perché la giurisprudenza costituzionale «non subordina i diritti fondamentali, di cui un familiare beneficia, alla condizione che il le game sia formalizzato» (è citata ancora la sentenza n. 148 del 2024, con i precedenti ivi richiamati). La parte privata ricorda, infine, che la giurisprudenza della Corte EDU e quella della Corte di giustizia dell’Unione europea sarebbero ormai concordi nel ritenere che gli Stati membri debbano offrire alle coppie omosessuali «quantomeno una forma di tutela alternativa al matrimonio» (è citata da ultimo la sentenza della Corte di giustizia UE, grande sezione, 25 novembre 2025, causa C - 713/23, Jakub Cupriak - Trojan e altro) e che – in disparte la circostanza che il matrimonio contratto all’estero dovrebbe sodd isfare ex se «il crisma di ufficialità e formalizzazione necessario per l’accesso alla pensione di reversibilità» – questa Corte, con la sentenza n. 7 del 2026, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, numero 1), cod. civ., nella part e in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto, avrebbe escluso che la mancanza di «presupposti formali, certi a priori », che attestino la sussistenza della relazione, possa costituire valida ragione per differenziare la situazione dei conviventi rispetto a quella dei coniugi. Considerato in diritto 6. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 187 del 2025), la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato d’ufficio, in riferimento agli artt. 2, 36, primo comma, e 38 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 del r .d.l. n. 636 del 1939, come convertito, «nella parte in cui, limitando il diritto al coniuge, non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite, in caso di decesso, verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, dell’altro componente della coppia omosessuale, nonostante l’avvenuta formalizzazione del vincolo all’estero». 8 Nel giudizio costituzionale così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si sono costituiti l’INPS e la parte privata interessata. Prima di esaminare il merito, è necessario delimitare il petitum dell’ordinanza di rimessione e soffermarsi sulle questioni in rito poste dall’Avvocatura generale dello Stato e dalla parte privata. 6.1. – Con riguardo al petitum , appunto, è bene rimarcare che le Sezioni unite rimettenti hanno sollevato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come convertito, esclusivamente nella parte in cui esso limita il riconoscimento del diritto all a pensione di reversibilità al coniuge e non lo estende al superstite della coppia omoaffettiva che, al momento del decesso, si era unita in matrimonio all’estero e si era trovata nella giuridica impossibilità di trascriverlo in Italia per l’assenza di una normativa che lo permettesse. 6.2. – In punto di ammissibilità delle questioni, l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito anzitutto che l’intervento additivo richiesto eccederebbe i poteri di questa Corte, implicando scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore per ciò che co ncerne l’«apprezzamento economico degli oneri connessi ad un ampliamento, per il passato, della platea dei beneficiari» e difettando «un’unica soluzione costituzionalmente obbligata» o un travalicamento del «canone della ragionevolezza che deve presiedere alle scelte normative». L’eccezione non è fondata. Fermo restando quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale sulle più ampie condizioni che consentono addizioni o sostituzioni di dettati normativi nell’occasione di una pronuncia di accoglimento, va detto che l’ordinanza di rimessione ha puntu almente indicato la soluzione additiva richiesta mediante raffronto con il tertium comparationis costituito dal trattamento più favorevole spettante al superstite che sia coniuge o unito civilmente (si veda, per un caso analogo, la sentenza n. 224 del 2020) e ha evocato precisamente quel «controllo di ragionevolezza» che questa Corte si è riservato al lorché, pur riconoscendo la distinta considerazione che, sul piano costituzionale, deve attribuirsi alla coppia omoaffettiva rispetto alla coppia coniugata, ha ammesso che, «in relazione ad ipotesi particolari», può riscontrarsi «la necessità di un trattam ento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale» (sentenza n. 138 del 2010; nello stesso senso, sentenze n. 66 del 2024 e n. 170 del 2014). 6.3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha poi prospettato (pur senza così qualificarla esplicitamente) un’ipotesi di aberratio ictus , rilevando che, nel caso di specie, il conseguimento del diritto alla pensione di reversibilità al convivente superstite della coppia omoaffettiva, successivamente riconosciuto in virtù dell’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, risulterebbe imped ito dalla circostanza che il decesso dell’assicurato è avvenuto anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1, lettera a) , del d.lgs. n. 7 del 2017, che attribuisce gli effetti dell’unione civile al matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani dello stesso sesso. Di conseguenza, non avendo il giudice a quo censurato «la scelta del legislatore del 2016 di riconoscere valore giuridico alle unioni omosessuali solo pro futuro », senza contemplare «una disciplina transitoria che ne preveda l’applicazione alle fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore ma producenti effetti anche successivamente», le odierne questioni di legittimità costituzionale sarebbero inammissibili per non essere stata correttamente individuata la norma «che costituisce effettivamente l’ostacolo alla tutela costituzionale invocata». Sebbene si radichi nell’implicita (e corretta) considerazione dell’essenzialità, in generale, di un adeguato diritto intertemporale per il buon funzionamento dell’ordinamento, neanche tale eccezione è fondata. Le Sezioni unite rimettenti, infatti, non hanno inteso censurare l’assenza di una generale disciplina transitoria relativa ai matrimoni omosessuali contratti all’estero e scioltisi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, ma – sul presuppos to incontroverso dell’irretroattività della disciplina delle unioni civili – si sono limitate a dubitare della legittimità costituzionale della disciplina della pensione ai superstiti nella parte in cui non consente l’attribuzione della provvidenza in favo re del partner superstite in caso di decesso dell’altro componente della coppia omoaffettiva (legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero) verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016. Si deve inoltre ricordare che la giurisprudenza costituzionale è saldamente atte